Seconda parte

 

Dimostreremo che il tribunale di Milano si sbaglia su tutti i punti su cui sentenzia.

 

 

 Procederemo come segue:

 

1.      Nella prima parte di ogni capitolo  illustreremo, punto per punto, gli argomenti addotti dal tribunale di Milano a sostegno della condanna.

 

2.      Nella seconda parte dello stesso capitolo “smonteremo”, punto per punto, ogni argomento a sostegno, e dimostreremo l’infondatezza di ogni tesi

 

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 1° Argomentazione del Tribunale di Milano

 

 

Il Tribunale di Milano stabilisce che solo le Guide possono insegnare Arrampicata in natura.

 

IL TRIBUNALE DI MILANO:

 

Constatato che:

 

Ø      L’arrampicata Sportiva altro non è in tutto e per tutto una attività ascensionale su roccia, peraltro con l’utilizzo di tecniche alpinistiche (cioè con corda ed imbracatura di sicurezza)

 

Ø        La legge 6/89 (art. 2 comma 1) stabilisce che l’attività di accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni di montagna, nonché l’insegnamento delle tecniche alpinistiche, è ad esclusivo appannaggio delle guide alpine, salvo eccezioni di cui il tribunale non ravvisa riscontri. (art 2 comma1: E’ guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni di montagna; b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; c) insegnamento delle tecniche alpinistiche…….)

 

Stabilisce che:

 

a)      non può che rilevarsi una sostanziale sovrapposizione di campo laddove l’arrampicata sportiva si svolga in ambiente naturale

 

b)      non può che concludersi che per l’insegnamento dell’arrampicata sportiva è necessaria la qualifica di guida alpina, e l’iscrizione al relativo albo nazionale. In assenza di tale qualifica è correttamente prospettabile l’ipotesi di reato di cui all art. 348 c.p. (abuso di professione)

 

 

Di fatto obbliga gli istruttori della Fasi e qualsiasi altro istruttore che non sia guida, ad insegnare l’arrampicata soltanto su pareti artificiali

 

 

Le contro-deduzioni alla 1° Argomentazione

 

Non si deve andare a cercare molto lontano, solo poche righe più avanti, la “Argomentazione n. 1” viene confutato dall’art. 20 comma 1 della stessa legge 6/89. Che detta:

 

art. 20 comma 1: Il Club Alpino Italiano…conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale, per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, e per la formazione dei relativi istruttori.

 

Quindi non è vero, come dice il Tribunale di Milano che soltanto le guide sono abilitate all’insegnamento dell’arrampicata sportiva in natura perché in base a questo Art. anche gli istruttori del CAI possono, e lo possono fare in maniera non professionale, proprio come gli istruttori della FASI:

Art. 20 comma 2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera (attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche),  a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni

Se ne deduce che, se soggetti non professionali, in questo caso gli istruttori di arrampicata del CAI vengono abilitati addirittura dalla stessa legge ad insegnare attività alpinistiche, cade del tutto la  “1° Argomentazione” del tribunale di Milano a sostegno della tesi.

 

Ma un attento esame và ancora oltre, infatti al comma 4 dell’art 20 della stessa legge, si legge:

 

4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 (attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche), non possono essere denominate “scuole di alpinismo e di sci-alpinismo” e i relativi istruttori non possono ricevere compensi di alcun titolo.

 

Qui è fuori di dubbio che il legislatore con “altre attività didattiche”si riferisca a soggetti “terzi”, estranei sia al CAI che alle GUIDE, quindi ancora ad altri soggetti che “non professionalmente” il legislatore ammette che svolgano le medesime attività.

 

Se ora si dà un’occhiata alle date, si scopre che l’Arrampicata Sportiva era stata “inventata” 4 anni prima, e la FASI, come Federazione sportiva, era stata associata al CONI l’anno precedente alla stipula della 6/89, e non si può certo dire che il legislatore non ne fosse al corrente perché lui stesso ne fa cenno nel:

 

Art 10. Specializzazioni

Comma 1, punto a):

 

Le Guide Alpine……….possono conseguire……………….le seguenti specializzazioni:

a)      Arrampicata Sportiva in roccia …….

b)      ……………..

 

Del resto, se il legislatore si voleva riferire agli istruttori del CAI non aveva senso che nell’arco dello stesso art. ripetesse una stessa frase 2 volte, quella in cui si riferisce ai “compensi”

 

Infatti al comma 2 e comma 4 sempre dell’Art 20 della stessa legge, sono scritte, in successione, due frasi di pari significato:

 

Art. 20 comma 2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera (attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche),  a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni

 

Ed all’art. 20 comma 4 …………le altre attività didattiche………………………………………non possono essere denominate “scuole di alpinismo e di scialpinismo” e i relativi istruttori non possono ricevere compensi di alcun titolo.

 

E’ evidente che al comma 4 si riferisce a istruttori diversi, e, a nostro avviso, considerando le condizioni storiche di allora, sicuramente anche agli istruttori di Arrampicata Sportiva della FASI di cui ne dimostra di essere perfettamente a conoscenza.

 

Considerazioni logiche

 

Contrariamente, quindi, a quanto affermato dal Tribunale di Milano, la legge 6/89 individua non una ma ben 3 gruppi di persone cui può essere lecito l’insegnamento delle attività alpinistiche sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche:

 

1.      Le guide alpine in maniera professionale (art. 2 )

 

2.      Gli Istruttori del CAI in maniera non professionale (art. 20 comma 1-2-3) (con richiami anche alla legge 91/63 ed alla legge 776/85 per far capire che tali scuole già preesistevano alla 6/89 )

 

3.      Altri istruttori genericamente identificati, sempre in maniera non professionale, (art.20 comma 4 )

 

Di questi ultimi ne segnala l’esistenza e ne indica alcuni limiti (non possono chiamare le loro scuole: ”scuole di alpinismo” o di “sci-alpinismo”) riservando evidentemente questi nomi al Cai ed alle Guide.

Come si nota il problema è sugli “appellativi” non sull’esistenza o meno di scuole sullo stesso argomento tenute da istruttori di enti accampanti diritto a vario titolo. (per la FASI, ad esempio, a titolo sportivo).

 

 


A questo punto possiamo definire destituita di fondamento la 1° Argomentazione del tribunale di Milano.

 

L’esclusività cui si riferisce il tribunale nella motivazione della sentenza è ampiamente sconfessata dalla stessa legge. La conclusione del tribunale non può che evidenziare un frettoloso quanto erroneo esame della legge, di fatto favorevole alle tesi delle guide, né  possiamo dire che l’esame si era fermato ai primi art., perché in altra parte il tribunale si richiama ad articoli successivi all’art. 20……..

 

 

 


Analisi storiche annesse alla legge 6/89

 

Il tribunale di Milano più volte s’impegna nel tentativo di interpretare il pensiero del legislatore, ma questo, senza una conoscenza storica della situazione generale al momento della stipula della legge, non gli riesce in alcun modo, compiendo alcuni errori di interpretazione.

 

Il legislatore al momento della stipula della legge, invece, conosceva perfettamente la situazione variegata in cui versava l’insegnamento delle attività di cui sopra (attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche), da parte di enti e gruppi riconosciuti che per motivi diversi, volontariato, spirito associazionistico, sportivo, insegnavano in montagna le stesse attività, appunto con etiche e finalità diverse.

Si consideri che a quella data non era stato ancora inventata “l’arrampicata su pareti artificiali” cioè pareti di legno con prese di resina, e le attività della FASI si espletavano tutte in natura, basta una lettura della storia e relative date, per scoprire che, allora, tutte le attività erano soltanto su roccia.

 

Si legge su MONTAGNA.ORG:

 

 Vent’anni fa, in molti avevano storto il naso di fronte alla proposta di far gareggiare alpinisti e arrampicatori sulla roccia, lungo itinerari attrezzati per l’occasione. Una pazzia, l'avevano definita. Poi qualcuno decise di sostenere l'iniziativa di Emanuele Cassarà e Andrea Mellano. E così nacque Sportroccia 1985, evento che mise in fermento il mondo verticale.  

 

Si legge su ALPWALL n. 14. Editoriale:

 

5 - 7 luglio 1985: a Bardonecchia accadeva un evento sconvolgente per il mondo del verticale. Qualcuno aveva avuto l'idea di mettere un pettorale ad alpinisti e arrampicatori e di farli competere in diretta, sulla roccia, su itinerari attrezzati apposta per l'occasione. Nasceva Sportroccia, la prima competizione internazionale di arrampicata

 

 

 Le gare su roccia più famose dell’epoca, quindi,  che oggi per ovvi motivi organizzativi e pratici si svolgono su pareti artificiali, allora erano su roccia.

Le lezioni di tecnica, tirocini, allenamenti ecc. i corsi per diventare istruttori, gli esami, si organizzavano soltanto su roccia, perché, allora, non esisteva altro posto per praticare.

 

Quindi alludere alla eventualità che il legislatore volesse riservare alle guide il terreno naturale ed a tutti gli altri quello artificiale, non ha, nemmeno storicamente alcun senso logico, allora l’artificiale non esisteva ancora!

 

Uomini eletti

 

Ancora, non è altro che una clamorosa svista dire che il legislatore, allora, ha voluto dare risalto alle caratteristiche dell’ambiente in cui si svolge l’attività, ritenendo che l’ambiente di montagna, sia esso di bassa o di alta montagna, su sentiero o su roccia, sia caratterizzato da intrinseca pericolosità, legata ad una serie di fattori variabili, la cui comprensione, previsione, gestione, debba essere attribuita ad una specifica competenza. Quella appunto della Guida e non altro.

 

Quasi a voler far intendere che soltanto una cultura specifica della montagna racchiusa in pochi uomini eletti fosse in grado di ridurre i rischi, ecc., ma come già detto, gli stessi fondatori della FASI e le prime guide alpine altro non erano che gente del CAI.

E se il CAI non si fosse rifiutato di interessarsi di agonismo sportivo, la FASI non sarebbe mai nata, e, come in Francia ed in altre nazioni europee sarebbe stato lo stesso Cai ad occuparsi anche dell’agonismo.

 

Quello di cui parla il tribunale di Milano è l’essenza stessa di quella competenza e cultura tramandata, nel cui substrato sono vissuti 200 anni di alpinisti, convogliati tutti insieme in quell’unico grande complesso aggregante che fu il CAI fondato da Quintino Sella sul Monviso il 12 agosto del 1863.

 

Ø      Dobbiamo giungere al 1954.. per trovare la nascita, da una costola del CAI e dentro il CAI, del Soccorso Alpino.

 

Ø      ed 1985 per trovare la decisione da parte di un manipolo di appassionati di staccarsi dal CAI, col suo beneplacito,  per inventarsi “l’Arrampicata Sportiva”

 

Ø      Ed al 1989 per trovare la decisione, da parte del CAI, di fondare le guide come figura professionale. Vedi sito del CAI, pagina di apertura:………….Per facilitare concretamente la pratica dell'alpinismo il Club alpino italiano crea le guide… (con la specifica formazione dei valligiani), ….

 

 

Un grande disegno culturale ed etico

 

Quindi queste guide non vengono da un altro pianeta a salvare gli alpinisti della terra, ma rientrano più semplicemente in un progetto del CAI molto più grande di loro, che non li ha certamente intesi come eredi unici di una cultura plurisecolare tramandata nel tempo, ma come un organismo sinergico a completare un servizio, un’opera, una missione globale, cioè quella di tramandare la cultura della montagna in tutti i modi possibili, quindi anche in maniera professionale.

 

L’intento del CAI era di offrire agli amanti, un ventaglio di tecnici e di servizi, il più completo e diversificato possibile, oggi il Cai ha nelle sue fila: (tratto dai siti web ufficiali):

 

Ø      1060 istruttori di alpinismo, 930 istruttori di scialpinismo, 228 istruttori di sci di fondo, 82 istruttori di Arrampicata libera, 233 istruttori di speleologia, 698 accompagnatori di alpinismo giovanile, 524 accompagnatori di escursionismo.

 

Ø      13 sezioni di guide alpine ciascuna esperta del proprio territorio, più di 300 guide in attività, pronte a far vivere nei limiti di una sicurezza la più ampia possibile, (dovuta alla continua frequentazione degli stessi luoghi), le esperienze più di punta

 

Ø      39 stazioni di soccorso dislocate nelle zone di occorrenza, per intervenire in caso di bisogna.

 

Ø      737  rifugi magistralmente collocati nei punti chiave della penisola

 

Ø      465 sezioni del CAI sparse su tutto il territorio nazionale

 

Ø      Una serie di servizi: trattati, relazioni, una biblioteca, strutture di ricerca tecniche e scientifiche, nonché culturali, commissioni tecniche ed ora l’università della montagna.

 

 

Il “Professionale”: nient’altro che un’alternativa

 

Qui il professionale è inteso come alternativa per l’utente, che viene lasciato libero di  decidere cosa vuol fare: se andare semplicemente in montagna con un amico più esperto che lo guida, o con un accompagnatore volontario del CAI insieme ad altre persone, o con un istruttore volontario del CAI che gli può trasmettere tecniche e quant’altro, oppure con una Guida, a pagamento, la quale può offrirgli le stesse cose in maniera esclusiva, cioè soltanto a lui.

 

Non a caso una mattinata con la guida può costare anche diverse centinaia di euro! (bisogna pur dirlo chiaramente)

 

Qui professionale vuol dire garantire al cliente una cura esclusiva, personale, garantendo certezza e sicurezza che viene dalla conoscenza delle caratteristiche alpinistiche del proprio territorio e dalla ripetitività continua degli stessi percorsi.

Qui il cliente decide insieme alla guida la via da fare, tra quelle che la guida già conosce ed ha imparato a memoria a furia di ripeterle, non a caso le guide sono divise in collegi regionali ed in talune zone in collegi di zona, ed operano soltanto nelle loro zone di pertinenza.

 

Art.18 comma 2 “Chi (la Guida alpina) essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente…..in una regione diversa da quella nel cui albo è iscritto……è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100000 ad un milione”.

 

Il problema economico.

 

Sarebbe bene chiarire che con questa sentenza sorge anche un problema economico.

Con circa 150 € pagati ad una associazione sportiva, si partecipava a quasi un mese di corso di arrampicata (anche se per più persone) ed esso mediamente si articolava in un certo numero di lezioni tecniche ed alcune uscite in roccia, con una durata complessiva che prevedeva circa 30-40 ore di lezioni sull’artificiale, e circa 40 ore di lezioni su roccia.

Con la guida alpina talvolta non bastano alcune centinaia di euro per una mattinata.

La differenza è troppo macroscopica, ed ora che la richiesta aumenterà, che fine faranno gli appassionati?

 

Tutt’altra cosa, il disegno globale del CAI, appoggiato dal legislatore, e che il tribunale di Milano ha completamente frainteso, le Guide come facenti parte di un grande piano di diffusione della cultura della montagna fondato su livelli diversi di proposte, portate avanti da professionisti e volontari in sinergia, non in antitesi. In questa ottica il lavoro delle guide diventa prezioso ed unico, il loro supporto, elevato ed insostituibile, il loro posto nella catena evolutiva della montagna, tra i più importanti. Basterebbe leggere un attimo i programmi delle scuole di alpinismo del CAI per capire, o considerare un attimo i motivi che possono aver spinto il CAI a fondare L’università della Montagna.

 

Le leggi precedenti alla 6/89

 

Sarebbe bastato consultare le leggi precedenti alla 6/89 per rendersi subito conto di quale spirito e quale aria si respirava al momento della scrittura della 6/89

Non per niente l’art 20 comma 1 dice:

 

Art 20 comma 1: ……il CAI …..conserva la facoltà di organizzare scuole ……….e la formazione dei relativi istruttori

 

Quel “conserva” è un esplicito riferimento a leggi precedenti che già da anni inquadravano scuole e istruttori volontari.

Sulle scuole del CAI vi è addirittura un doppio errore di lettura:

 

Ø      primo si ignora completamente la loro esistenza nel dettato della legge, si percepisce come se ci fosse stata la considerazione che il legislatore in una qualche maniera si fosse sbagliato.. (L’art. non collimava con le deduzioni del giudice)

 

Ø      secondo si dimostra di non essere a conoscenza delle leggi preesistenti, la 91/63 e la 776/85 la cui lettura avrebbe chiarito che già da 26 anni prima della 6/89 il CAI apriva scuole e formava istruttori.

 

Qui sotto, per conoscenza, l’art 2 della Legge 26 gennaio 1963

 

Articolo 2


Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:

a) …………

b) ……………………….
c) …………

d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;

e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);
…………………

 

La vera novità della legge sono le guide che vengono fondate in aggiunta, non le scuole e gli istruttori volontari del CAI e degli altri enti correlati.

 

Che senso avrebbe potuto avere, per il CAI andare ad una legge per la formazione professionale del proprio collegio delle guide, con carattere esclusivo, che in quel momento erano poche decine di persone in poche zone d’Italia, e cancellare , allora, quasi un migliaio di istruttori volontari (includendo anche quelli degli altri enti) su tutto il territorio nazionale?

Parliamo, oggi, di 3764 tecnici solo del CAI,  e 502 solo della FASI, ed alcune centinaia di LEGAMONTAGNA, per non contare anche gli altri enti coinvolti. (dati ufficiali al 2005)

 

La FASI un’altra faccia della stessa medaglia

 

Nel 1987, dopo 2 anni di tirocinio, nasceva la FASI fondata da 2 uomini del CAI Andrea Mellano ed Emanuele Cassarà che inseguivano nuove idee, ed una nuova etica, quella della sicurezza SPORTIVA di una attività che fino all’ora aveva contato soltanto morti.

 

Parlare alla FASI di pericolosità, instabilità, analisi geologiche, controlli ecc. come fa il tribunale di Milano credendo di stabilire chissà quali mancanze, è quasi un’offesa per un ente che della sicurezza ne ha fatto il motivo unico di interesse, e con risultati che hanno creato una svolta nel panorama delle attività di montagna.

Se una colpa si può dare alla FASI, è semplicemente “la modestia” e la riservatezza nel valorizzare i propri tecnici, non di certo quella di usurpare un campo che lei stessa si è inventato e creato.

Se oggi si può parlare di Arrampicata sicura o ancor meglio di una nuova ideologia che punta alla salvaguardia dell’incolumità dei praticanti, lo si deve alla FASI.

 

 

Si è subito capito, leggendo le motivazioni, che per il tribunale di Milano, la montagna è sinonimo di pericolosità oggettiva senza possibilità di deroghe. Molte cronache del passato hanno dato ragione a questa convinzione, ma la storia recente, nota agli addetti ai lavori, e certe iniziative dal successo indiscusso, (vedi appunto le falesie di Arrampicata sportiva della FASI) hanno segnato una svolta significativa dopo 2 secoli di tragedie.

 

Falesie: “Palestre a cielo aperto”

 

Lo stesso CONI parla di: ”Palestre a cielo aperto” riferendosi alle falesie di arrampicata, e non solo, per annunciare la nascita di questa nuova mentalità, legalmente fondata, che ritiene possibile, anche in un ambiente naturale e severo come la montagna, scoprire nicchie di territorio ove, con opportuni interventi, (talvolta anche minimi), e con l’ausilio di professionisti legalmente accreditati, si possa ricreare quelle condizioni di sicurezza e di vivibilità che caratterizzano i luoghi di attività sportive in un paese civilmente avanzato come l’Italia.

Ma se da un lato, oggi, è possibile sempre più spesso trovare luoghi sicuri ove arrampicare con rischi nella norma, grazie al lavoro disinteressato, ma, evidentemente competente, dei tecnici della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, di contro è innegabile che la montagna continui ad annoverare un certo numero di vittime in parte addebitabili a calamità naturali ma molto spesso addebitate a “fatalità”.

 

Il coraggio di una denuncia

 

Siamo convinti che questa analisi sia quantomeno superficiale, e che le cosiddette “fatalità” siano talvolta favorite colpevolmente dall’incuria pressoché totale in cui versano, in montagna, le attività di avventura, da parte di chi, trincerandosi dietro motivi etici, (ma c’è il sospetto che siano invece motivi economici), soccorre ma non previene, conservando tenacemente uno “status quo” di pericolo che, di fatto li rende preziosi, quali unici conoscitori di realtà difficili da apprendere se non con l’esperienza diretta, alimentando un alone, talvolta non veritiero, di competenza e generosità che invece, in taluni, è puro interesse misto a protagonismo.

Oggi, trovare un “ometto” (segnale tipico alpinistico) scampato alla “pedata” di chi, per lucro, ha bisogno della massima incertezza diffusa, è sempre più difficile..

Questo è quello che accade quando ad un ideale, quello del CAI di portare al massimo la propria efficienza nella promozione e diffusione di una cultura amata, taluni contrappongono l’interesse personale.

Ma il comportamento negativo di alcuni non deve gettare discredito sull’intero settore, non possiamo non riconoscere il ruolo importante che potrebbero invece avere le guide, anche per gli enti fuori del CAI, qualora si superasse questa empasse terribile e si addivenisse ad un discorso di collaborazione globale. Tutto il mondo della montagna ne verrebbe fortemente rinforzato.

 

I nuovi tecnici

 

I tecnici della FASI sono i “nuovi tecnici” della montagna, quelli che in 30 anni di caparbia lotta contro una mentalità conservatrice di un’ideologia tanto eroica quanto umanamente errata, ha trasformato le cronache della montagna, un tempo peggio di un bollettino di guerra, in cronache positive, arrivando ad accostare al mondo dell’arrampicata, in una cornice di sicurezza ed entusiasmi rinati, persone di ogni età e sesso, bimbi compresi.

 

I Maestri di Arrampicata Sportiva della FASI, dopo questi incredibili  avvenimenti, si sentono di nuovo stimolati ad intervenire verso un grande cambiamento ideologico: mettere anche nel “terreno di avventura”, l’uomo e non tradizioni distorte, al centro di ogni interesse, il rispetto della vita e non il culto di un eroismo fine a se stesso, la ricerca del minimo rischio, non il rischio a tutti i costi e spesso indotto.

Oggi i maestri di arrampicata sportiva della FASI, pungolati da tanta inutile ostilità, hanno deciso di entrare in campo per un nuovo grande obiettivo: diffondere nel mondo della media e bassa montagna un’etica nuova basata sulla sicurezza, mettendo al servizio della collettività la propria cultura tecnica, perché, prima ancora di considerarsi maestri di arrampicata sportiva, si ritengono “maestri di roccia” perché non è possibile essere l’uno senza l’altro, la storia parla chiaro!.

 

 

 


 2° Argomentazione del tribunale di Milano

 

 

Il Tribunale di Milano stabilisce che solo le guide possono “Accompagnare in zone di montagna”

 

Il Tribunale, constatato che:

 

Sempre l’Art 2 della 6/89 Comma 1

 art 2 comma1:E’ guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a)      accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni di montagna;

b)      accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

c)        ………………….…….

e, l’art. 2 Comma 2

 

art 2 comma2: …………………Lo svolgimento a titolo professionale delle attività…………………e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate……………

 

ben chiarisce che l’accompagnamento in zone di montagna è una caratteristica della guida alpina

 

E nonostante vi sia una parziale “eccezione”: Gli “accompagnatori di media montagna”

 

Gli “accompagnatori di media montagna” (definiti dal giudice: figura professionale intermedia) vengono rilevati come eccezione, dalla stessa legge 6/89 questi possono accompagnare ma non su roccia, non con uso di corde ecc. non su ghiacciai o zone innevate

 

Art.21 comma 2 della 6/89: L’accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento..in escursioni in montagna.. con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei territori innevati, e di quelli che richiedono, comunque, per la progressione, l’uso di corde piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell’ambiente montano percorso.

 

Il Tribunale di Milano stabilisce che

 

Solo le guide possono “Accompagnare in zone di montagna” quando  per farlo occorre l’uso di corde piccozze o ramponi e che questa è una caratteristica delle guide “in via esclusiva”

 

Commento:

 

Eccoci finalmente giunti al vero punto cruciale del problema.

Dopo che si è dimostrato, penso con chiarezza, l’infondatezza del primo ragionamento del tribunale di Milano, ed aver  liberato più di 4000  istruttori volontari e sportivi dalla prigione dell’Artificiale, la diatriba interpretativa si ricolloca nuovamente sul vecchio problema se l’accompagnare qualcuno in montagna usando corda piccozza o ramponi sia o non, una caratteristica esclusiva delle Guide Alpine, e quindi chi lo fa incorre nel reato di “abuso di professione” perseguibile penalmente.

Del resto, dimostrando per questa materia, una competenza superiore a quella del tribunale stesso di Milano, già le guide, da anni, portavano avanti “soltanto” questa battaglia interpretativa, già consci che l’altra, quella dell’insegnamento, era persa in partenza.

 

 Dimostrare che siamo liberi di insegnare, però, è ancora un vano successo, perché se dovesse risultare vincente anche soltanto questa parziale interpretazione sull’accompagnamento, anch’essa sancita dal tribunale di Milano, le conseguenze sul mondo della montagna non sarebbero meno disastrose di prima.

 

Siamo convinti che se ciò si dovesse verificare, sarà possibile, per le guide giungere al punto di impedire a chiunque di fare qualsiasi attività in cordata, (o di usare piccozza e ramponi su terreno innevato), senza la loro presenza, chiaramente pagata.

Questa sentenza, se passa anche parzialmente, potrebbe diventare il primo passo di un’azione a lunga gittata che vedrà le guide protagoniste del tentativo di impadronirsi fisicamente di tutto il settore montano.

 

Il disegno pindarico prende forma

 

Il disegno pindarico quindi prende forma! Il sogno è quello di ottenere zone sempre più vaste precluse ai comuni cittadini, zone sempre più vaste in cui si eliminerà ogni accompagnamento volontario o sportivo, divenendo regno incontrastato dei depositari del “verbo”: le Guide Alpine.

 

Si lascerà al libero arbitrio soltanto i terreni boschivi ed il fondovalle, gia settore di competenza degli Accompagnatori Di Montagna Regionali, anch’essi professionisti, ed ancora non si sa con quale visuale interpretativa...  Ma le zone rocciose, quelle potremmo arrivare a vederle soltanto col cannocchiale…

Si tratta di un tentativo di monopolizzare forse il 50% del territorio nazionale, e di porre sotto controllo alcuni milioni di appassionati italiani.

 

L’esagerazione della sentenza

 

Molti hanno commentato che l’esagerazione degli errori della sentenza in fondo si ritorcerà contro le guide stesse, ma questo è tutto da verificare visto la maniera con cui si è addivenuti ad una sentenza così assurda, tanto lontana da ogni realtà, innanzi tutto giuridica, ma anche etica e culturale.

Cullarsi che tutto quanto accaduto sia un caso, è da stolti.

Intanto dobbiamo constatare un dato di fatto innegabile, questa sentenza, con le relative motivazioni, ha bloccato in casa dai 3 ai 4000 istruttori di arrampicata in tutta Italia, e rappresenta un’enorme successo di chi per anni è stato vigile, attendendo il momento per colpire, e quando è stato il caso, lo ha fatto senza scrupoli ideologici.

 

Sottovalutare un tale fenomeno di perseveranza e pazienza, sarebbe un grave errore.

 

Certo un tribunale non può fare errori così macroscopici, senza che ci sia qualcosa di anormale, come, forse, un enorme potere di convincimento, specie quando è chiaro che da parte di Togni vi era una preparazione di anni, con grandi aspettative.

Insomma, con un “precedente” di tale portata a fare giurisprudenza, c’è veramente da stare molto attenti per gli scenari che un tale “errore” potrebbe configurare in maniera inaspettata, e su cui abbiamo già fatto molte riflessioni allarmanti.

 

Ma tornando al giudice e rileggendolo, non si può non cogliere la forzatura di una logica tutta protesa in una interpretazione della legge che di fatto metterebbe in mano alle guide il controllo del territorio montano, quali uniche in grado di contenere “i rischi che tale ambiente comporta”

 

 

Infatti il giudice pur ammettendo che:

 

“Probabilmente si può facilmente sostenere che l’arrampicata sportiva comporti un tipo di ascesa a basso rischio, rispetto a quanto si possa verificare non tanto su pareti alte, (perché anche le falesie lo sono) ma su percorsi più lunghi”

 

O che l’arrampicata sportiva in natura sia una disciplina definibile come:

 

una nicchia di attività i cui rischi e le cui peculiarità sono sufficientemente gestibili da chi abbia una formazione quale quella degli istruttori Fasi.

 

 

Ma così conclude convinto di interpretare  lo spirito del legislatore:

 

 

il legislatore ha voluto: dare risalto alle caratteristiche dell’ambiente in cui si svolge l’attività, ritenendo che l’ambiente di montagna, sia esso di bassa o di alta montagna, su sentiero o su roccia, sia caratterizzato da intrinseca pericolosità, legata ad una serie di fattori variabili, la cui comprensione, previsione, gestione, debba essere attribuita ad una specifica competenza. Quella appunto della Guida e non altro.

 

…Con ciò riconoscendo l’intrinseca natura pericolosa dell’ambiente in cui tale attività viene svolta, e la necessità di un sapiente contenimento dei rischi che tale ambiente comporta. Rischi che derivano non soltanto dalle peculiarità più o meno sportive delle tecniche adottate (più legate ad aspetti di preparazione “atletica”) ma anche dalla particolare instabilità dell’ambiente naturale tipico della montagna. Sia dal punto di vista “meteorologico” che geologico.

 

 

La gravità di queste affermazioni è ancora più pericolosa del catastrofico ambiente montano cui il giudice si riferisce, è evidente che la conferma in appello di questa sentenza potrebbe diventare un enorme sbarramento alla fruizione libera dell’alta quota, e creare il primo passo per spalancare alle guide la via per il raggiungimento del totale controllo dell’ambiente montano.


Le contro-deduzioni  all’Argomentazione n.2 del Tribunale

 

 

Non esiste, nella legge un punto dove stia specificato che l’accompagnamento volontario o sportivo,  in montagna, è vietato a chi non è guida.

 

Infatti la legge 6/89 art. 2 comma a) detta semplicemente:

 

Art. 2 : E’ guida alpina chi svolge professionalmente…………….le seguenti attività:

a)      accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna.

b)      ………….

 

La norma ne esterna una caratteristica della sua attività professionale, ma non ne fa divieto esplicito a nessuno.

 

Anche all’Art.2 Comma 2, dove, il legislatore, avrebbe potuto cogliere l’occasione di specificare la differenza di trattamento tra accompagnamento ed insegnamento, ai fini di stabilire un’esclusiva, il legislatore non lo fa, dicendo chiaramente che la legge riserva alle guide alpine tutte le attività precedentemente illustrate, quindi sia “l’accompagnamento che l’insegnamento”  specie “laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche” ma si affretta a premettere, a  “titolo professionale”,  ben sapendo che con il fatidico art 20 andrà poi a stabilire che le stesse attività, in maniera non professionale saranno riconosciute ad altri.

 

Quindi il fuoco del problema è se sia ammissibile riconoscere un’attività tecnica riservata in via esclusiva in questa legge, in cui, praticamente, ogni attività professionale  viene successivamente derogata, senza che tale attività non sia espressamente vietata con uno specifico articolo.

Dicono le guide: Siccome nell’art. 20 non si nomina l’accompagnamento tra le attività ammesse a tutti, allora vuol dire che è vietata.

Ma in una legge che dà ampi chiarimenti sulla possibilità di accesso alle attività tecniche descritte, da parte di una vasta gamma di persone non professioniste, come si può pretendere di dedurre un divieto? Non è invece cosa giusta in questo caso che, se divieto ci fosse, questo dovrebbe essere palesemente espresso?

 

La legge sull’abuso della professione contempla gli atti tipici della professione, cioè quelli ad essa riservati in via esclusiva senza ombra di dubbio, ma la legge 6/89 non dice palesemente che l’accompagnamento è riservato in via esclusiva alle guide, neanche quando ne ha l’occasione, mentre, al già citato art. 20 Comma 1

 

Art.20 Comma 1: Il Club Alpino Italiano…conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale, per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, e per la formazione dei relativi istruttori”

 

permette che le attività “di punta”: alpinismo, sci-alpinismo, escursionismo, speleologia, attività naturalistiche, siano espletate anche da soggetti esterni non professionali, e quindi conferma decisamente l’idea che il legislatore non voleva stabilire alcuna attività riservata.

 

Che senso avrebbe concedere a tutti attività ben più specialistiche ed invece negare il semplice accompagnare?.

 

Ma c’è una logica ancora più stringente: che senso avrebbe dare l’accompagnamento in via esclusiva alle guide, quando, per poter effettuare tutte le altre attività dichiarate non esclusive: alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, è necessario come prima cosa accompagnarsi con i propri allievi?

 

Ma le guide alpine, insistono caparbiamente su questo punto.

 

Disse Togni a Campodolcino (sconfessando egli stesso la prima parte della sentenza):

 

poiché le normative che regolano la professione della guida alpina non prevedono espressamente la possibilità di un accompagnamento volontario in genere, o del CAI in particolare, ciò dovrebbe essere letto come un divieto al riguardo e, conseguenza di particolare gravità, come esercizio abusivo della professione di Guida Alpina ed accompagnatore di media montagna, da parte degli accompagnatori volontari del CAI. Si tratterebbe di un fatto penalmente rilevante e punito ai sensi dell’art. 348 del codice Penale”. (Lo Scarpone, febbraio 2005)

 

La legge nelle le altre professioni

 

A questo punto vediamo come si comporta la legge in altri casi, vediamo ad es. la legge che inquadra la professione del chirurgo odontoiatra, essa dice:

 

LEGGE 24 LUGLIO 1985, N. 409

 

Art.2 - Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione.

 

Ma, questa legge non prevede deroghe, non prevede che altri soggetti in forma non professionale possano estrarre denti o prescrivere medicine, cosi, se qualcuno si dovesse permettere di farlo in maniera non professionale, cioè non essendo laureato ecc.ecc. sarebbe sicuramente imputabile del reato di abuso di professione ai sensi dell’art. 348 del codice Penale”.  perché quelle attività sono riservate in via esclusiva ai medici odontoiatri, e perché quelle attività sono “uniche” e ben specificate.

Se cavo un dente a qualcuno non vi è dubbio che mi è proibito se non sono dentista, perché, cavare un dente non è certo una cosa “comune” come accompagnare qualcuno in montagna, sia pur legato con un cordino.

 

 

L’accompagnare, è un’altra cosa, è una attività comune che praticano tutti, è un atto di solidarietà, generosità, di trasmissione di esperienze da padre in figlio, da amico ad amico, da maestro ad allievo, è uno dei fondamenti cardini su cui si basa la nostra stessa civiltà, …ma si consenta che se un legislatore decidesse un giorno di vietare questa pratica tanto diffusa, non sarebbe logico che almeno lo specificasse dicendolo chiaramente?

Come ad esempio:

 

Il Club Alpino Italiano…conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale, per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, e per la formazione dei relativi istruttori,

 

e per fare ciò, deve servirsi dell’ausilio di una guida alpina per l’accompagnamento nei luoghi di lezione

 

Ma la parte in rosso non c’è! e sembra chiaro, alla luce di quanto già detto nell’analisi storica,  che il legislatore non se lo sia nemmeno sognato un fatto del genere.

Siamo in presenza di un’interpretazione ben lungi dal vero.

 

La corda come discriminante

 

Togni insiste sul concetto dell’uso della corda, o delle tecniche alpinistiche in genere, come caratteristica peculiare di tale attività, e qui si potrebbe anche accettare di ragionarne se tale uso fosse stabilito, in montagna, in via esclusiva alle guide alpine, come, nel caso dei chirurghi può essere il “bisturi”.

Ma l’uso della corda, è consentito non solo agli istruttori, ma a chiunque decida autonomamente di praticare attività alpinistiche, e lo dice lo stesso giudice, nonostante

 

tutta la sua apparente buona volontà a collaborare con le guide :

 

“Peraltro va ricordato che la questione qui trattata ha oggetto soltanto l’insegnamento dell’arrampicata sportiva e non la pratica di tale sport”

 

Ora tutti gli sport alpinistici si praticano con la corda e, ovviamente con l’uso di tecniche alpinistiche! E se l’uso della corda è consentito, per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, perché non dovrebbe essere consentito per il semplice accompagnare, o aiutare, o proteggere che è la caratteristica etica di qualsiasi maestro?

 

E’ evidente che l’insegnamento e l’accompagnamento sono un binomio talmente inscindibile da essere ovvio omettere di specificarlo, come si può pretendere che sia possibile materialmente fare scuola di alpinismo, sci-alpinismo, escursionismo o di speleologia senza l’accompagnare?

 

E, tornando alla corda, come si può pretendere che un istruttore di una qualsiasi attività alpinistica, in una situazione resasi critica per qualsiasi motivo, non debba usare la corda per assicurare un allievo o un amico in difficoltà, temendo di macchiarsi la propria fedina penale? Magari proprio la stessa corda che un attimo prima, gli era consentito di usare durante un’attività molto più difficile che è una lezione di arrampicata?

Non si nota una notevole componente stonata in tutto ciò?

 

Tornando agli imputati della sentenza

 

Il Cappucciati cosa avrebbe dovuto fare in quella situazione critica con un allievo nel panico, se non aiutare il suo allievo coi mezzi a disposizione? E per un istruttore di arrampicata la corda è un mezzo del cui uso conosce ovviamente ogni segreto.

Si potrebbe obbiettare, non so su quali basi, che non avrebbe mai dovuto andare in quella falesia con dei principianti ecc.ecc. ma, da quello che mi è dato capire, il gruppo seguiva un sentiero segnato, e si sa bene che in Italia chiunque, se non è proibito espressamente, può camminare su qualsiasi sentiero di montagna.

Quindi la stessa cosa sarebbe potuta capitare ad un gruppo di amici; ed allora, anche in questo caso, si vorrebbe impedire al più bravo del gruppo di assicurare l’amico nel panico, con una corda?

Si potrebbe ancora obbiettare che la legge si riferisce ad istruttori e non a semplici cittadini, a cui è consentito tutto, (come si è impegnato a specificare, il giudice), allora chiedo ancora, ad un istruttore è vietato ciò che ad un cittadino è permesso? E per di più un gesto tecnico?

E no, assolutamente no.

 

Cambiamento epocale

 

Se la professionalità dell’accompagnare non viene rilevata dal pagamento di una tariffa, ma dalla semplice “tecnica esclusiva” impiegata per accompagnare, allora, veramente stiamo andando incontro ad un cambiamento epocale. A questo punto chiunque potrebbe fare abuso di professione, basterà dimostrare che ha usato la corda, la piccozza o i ramponi, perché sarà quello l’elemento che caratterizzerà l’accompagnamento professionale.

Come una persona scoperta a operare (bisturi ecc) senza laurea rischierà la denuncia, cosi una persona scoperta ad accompagnare legando i suoi accompagnati, rischierà altrettanto

 

Ma è pensabile, a questo punto, che un padre debba temere di essere denunciato da una guida se, per ovvi motivi di sicurezza, lega a se il proprio figlio con un cordino, lungo un sentiero impervio? O se protegge i suoi movimenti lungo una “ferrata” con un cordino supplementare?

 

Potremmo veramente trovarci costretti, a dire a nostro figlio: attenzione caro, arriva una guida alpina, sciogliti dalla corda, altrimenti mi denuncia!

 

Questi che sembrano dei paradossi sono invece scenari legittimati dalla sentenza che, se verrà confermata in appello, si potrà praticamente dire che in montagna “non volerà foglia che guida non voglia”

 

Gli atti propri, riservati a ciascuna professione

 

Noi affermiamo che la legge non individua alcun “ATTO TECNICO, TIPICO DELLA PROFESSIONE” perché, la legge, non ha voluto specificarne alcuno, interpretando perfettamente la situazione generale del settore che in quel momento storico aveva ben altre esigenze che cancellare centinaia e centinaia di istruttori a favore di poche decine di guide alpine disposte in pochissime regioni italiane, precipitando, cosi, tutto il settore della montagna nel caos più totale, come ha fatto oggi questa sentenza.

 

L’anomalia professionale

 

A questo punto, per mettere in risalto un altro particolare a dimostrare un’ennesima anomalia interpretativa della legge, è essenziale andare ad analizzare ancora l’Art. 2 Comma 1:

 

Art. 2 Comma 1: E’ guida alpina chi svolge, professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività

Ø      a)………….

Ma anche questo inciso, che indica una situazione difficilmente riscontrabile in una attività professionale, avvalora ancora una volta la tesi della mancanza di definizione di atti tipici ed esclusivi.

Infatti il legislatore sapeva, e lo scrive, che le guide avrebbero operato “anche in modo non esclusivo e non continuativo”(art.2-Comma1) diciamo pure “saltuario”, e li inquadra ugualmente, pur rendendosi conto di una tale “anomalia” per una professione.

Vi immaginate che per i chirurghi dica: si ammette che questo professionista possa curare i denti ogni tanto, come gli capita se ha tempo. Certo può capitare che un chirurgo non operi per interi periodi magari perché in cerca di lavoro ecc ma la legge certo non si sofferma a scrivere una cosa tanto ovvia, ed infatti non lo scrive per i chirurghi, ma lo scrive per le guide.

 

E perché, allora, qui lo specifica? Lo scrive perché ci tiene a far capire che non ha alcuna importanza se le guide operino o non, continuativamente, perché questo non comporterebbe alcun disagio al settore, essendo esso in grado di offrire una vasta gamma di tecnici alternativi sugli stessi argomenti, (attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche) come, ormai tante volte ampiamente asserito, nel richiamato art. 20.

 

Il Legislatore lo specifica apposta, perché vuole che se ne comprenda l’inserimento, non esclusivo, in un più vasto piano di diffusione delle attività di montagna, quindi non in sostituzione, ma come una nuova struttura aggiuntiva a completamento di una maggiore organicità di proposte, come è possibile attribuire “atti propri, riservati” a chi opera “in modo non esclusivo e non continuativo?”.

 

La guida è un professionista perché viene pagato ed ha delle mansioni elitarie, pur non utilizzando alcun atto tipico, anzi, utilizzando atti comunemente adottati da un numero stimato statisticamente, ad oggi, di circa 114mila alpinisti secondo uno studio analitico della AC Nielsen-Sita condotto con metodologia scientifica sugli sport più praticati, effettuata nel 1997, in Italia, per conto della Assosport.

 

La differenza non è nei materiali tecnici utilizzati per l’insegnamento o l’accompagnamento, quelli sono uguali per tutti da più di un secolo, ed ognuno accede alle innovazioni tecnologiche secondo le proprie esigenze, non è nemmeno nelle tecniche alpinistiche utilizzate, che, specie quelle di sicurezza, sono le stesse per tutti, visto il collaudo di anni ed anni sul “campo”, la differenza è nella “preparazione” che loro hanno sulla conoscenza delle vie di arrampicata e quant’altro, che si snodano nel loro territorio.

Ma questo non è un atto tipico, è semplicemente un bagaglio di esperienze acquisite sul proprio territorio d’azione in anni di frequentazione continua, è una cultura, quindi, talmente dettagliata da farne oggetto di una professione, e che, come ogni professione ha diritto di essere regolarmente retribuita.

Un po’ come i professori nella scuola, non si può certo condannare qualcuno perché trasmette volontariamente e gratuitamente cultura agli altri, né si può definire un atto tipico del professore, parlare o spiegare o usare la penna, o la lavagna, sono attività che essi hanno in comune con troppe persone, (come la corda per le guide), però li si può condannare se spacciandosi per professori laureati, prendessero un compenso.

 

 

Si legge, sul sito ufficiale del CAI alla voce: STORIA DEL CAI

 

…………..”La vita ultrasecolare del Club alpino italiano è fatta soprattutto di entusiasmo e di volontariato. Sono queste le forze trainanti che hanno reso possibile un ampio ventaglio di realizzazioni a favore della montagna e dei suoi frequentatori: rifugi, bivacchi, sentieri, rimboschimenti, opere sociali.

Per facilitare concretamente la pratica dell'alpinismo il Club alpino italiano crea le guide”……

 

Ed alla voce: ATTIVITÀ DEL CAI

 

………….“Vivono nel Club Alpino Italiano infinite passioni, interessi diversi. E l’obiettivo del Club Alpino Italiano è di offrire a ogni passione una risposta, a ogni interesse un aiuto concreto. Sono risposte concrete i tanti rifugi, il grande numero di guide e istruttori, gli innumerevoli corsi, convegni, dibattiti. E soprattutto scuole, pensate come centri di formazione e testimonianza di valori. Un aiuto prezioso sono il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, il Servizio Valanghe, libri e pubblicazioni per una più approfondita conoscenza, le tante Commissioni che si occupano di medicina di montagna o dello studio del territorio o della verifica dei materiali - come corde, moschettoni impiegati nell’arrampicare”…………..

 

La “missione”, le idee, gli obiettivi, le finalità d’azione, sono esposte con massima chiarezza, come con massima chiarezza è esposta la posizione delle Guide alpine nel quadro generale.

Cos’altro dire, sembra proprio evidente che tali posizioni siano totalmente condivise dal legislatore che, talvolta, per ovvietà, omette di riportare concetti giudicati palesi in un’etica ed una cultura senza alternative.

 

 Il Legislatore, ovunque nella legge, non fa che richiamarsi a tali concetti, talora con semplici accenni (da noi evidenziati), talora effettuando puntuali inserimenti di norme a sostegno di questa tesi (vedi art. 20), e sia non esternando alcun esplicito divieto, (cosa essenziale se voleva affermare un parere diverso), non so cos’altro avrebbe potuto scrivere di ancor più evidente.

 

E con tutti questi argomenti è ovvio che cade anche la seconda argomentazione del Giudice di Milano a sostegno della sentenza.

A questo punto risulta chiaro che:

 


L’Accompagnamento è soltanto una delle attività delle guide alpine, non è riservata loro in via esclusiva, ed è quindi praticabile da tutti.

 

In conclusione possiamo, senza tema di smentita dire che:

 

 

 

 


La legge 6/89 non evidenzia alcun atto tecnico, tipico ed esclusivo della professione di Guida alpina

 

 

 

 

Professionale-Non Professionale, questo è il dilemma…

 

Una volta escluso il caso che esistano attività TECNICHE “riservate” ad appannaggio esclusivo delle guide, e visti i ripetuti riferimenti della legge 6/89 al fattore “compensi”, l’unico motivo che si riesce ad individuare per cui possa essere ammesso il ricorso all’art 348 del codice penale non può che essere quello che si dimostri la percezione di una retribuzione a fronte della prestazione da parte di chi non è un professionista.

 

La legge sembra parlar chiaro, è nei compensi la differenza,

 

Art. 20 comma 2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera (attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche),  a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni

 

Ed all’art. 20 comma 4 Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1(attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche) non possono essere denominate “scuole di alpinismo e di scialpinismo” e i relativi istruttori non possono ricevere compensi di alcun titolo.

 

 

 

Eccolo quindi il carattere distinguente la differenza tra professionale e non professionale, è il percepire o meno di un compenso, ed è ad esso che ci si dovrà riferire per stabilire se c’è stato o meno il reato di ABUSO DI PROFESSIONE.


3° Argomentazione del Tribunale di Milano:

 

Ordine di priorità delle fonti normative e nullità del riconoscimento del CONI

 

 

Il Tribunale di Milano

 

In riferimento all’art 2 comma 1 legge 6/89:

 

A fronte del dato normativo sopra prospettato, (art 2 comma1:E’ guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni di montagna; b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; c) insegnamento delle tecniche alpinistiche…….)

 

Stabilisce che:

 

qualunque ECCEZIONE ai principi cosi stabiliti dovrebbe provenire dalla MEDESIMA FONTE, o da FONTE SUPERIORE.

 

Il tribunale di Milano ritiene una “eccezione” non valida il riconoscimento della FASI  da parte del CONI

 

Infatti Il CONI regolato dal D.leg. 23 luglio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla Carta Olimpica, che gli attribuisce  autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive,

 

ha riconosciuto la FASI quale disciplina associata

 

con delibera del consiglio nazionale n.889 del 20/09/90, ed ha autorizzato, quindi, i suoi istruttori, a fini sportivi, ad insegnare tale sport nei termini e nei modi stabiliti dalla sua Federazione Sportiva e da essa approvati, facendo, secondo il tribunale di Milano, una “eccezione” alla legge 6/89

 

Ma il tribunale di Milano stabilisce che:

 

Questo riconoscimento viene considerato di nessun valore perché il CONI non ha capacità di derogare a quanto disposto dalla legge ordinaria.

 

 

Le contro-deduzioni  alla 3° Argomentazione

 

L’ ECCEZIONE che il giudice dice di non vedere è invece BEN VISIBILE nella MEDESIMA FONTE, che, come già fatto rilevare più volte è insita nell’Art. 20 Comma 1 e comma 4 della 6/89.

Questo articolo, riconoscendo legalmente l’esistenza di altre scuole, scavalca quanto qui sopra stabilito dal giudice Canevini, perché in questo caso il CONI non deve derogare nulla visto che ci ha pensato già la stessa legge 6/89.

 

Una volta stabilita, quindi, la liceità dell’insegnamento dell’arrampicata su roccia da parte degli istruttori della FASI, ne consegue che per tutto quanto riguarda il loro inquadramento, ricadono sotto l’egida del CONI, e quindi della “autonomia sportiva” della Fasi, che è padrona di decidere, in base alle proprie esigenze di cui ne dà conto soltanto al CONI, ogni aspetto della loro organizzazione tecnica e didattica.

 

E’ compito della FASI selezionare i programmi formativi dei propri istruttori, ed in base a tale formazione, stabilire i loro ambiti d’azione su roccia, le loro metodologie di insegnamento, e quanto altro ritenga necessario per i propri fini di “promozione sportiva”, compreso i problemi della sicurezza degli allievi, e delle eventuali tecniche di soccorso da adottare, come in ogni altro sport, (non risultano in questi 28 anni dalla nascita, incidenti durante i corsi in falesia) compreso l’accompagnamento sul luogo delle lezioni, che, per la semplicità degli argomenti, non si immagina nemmeno come questo possa addirittura essere definito “un problema tecnico”.

 

Su questo ultimo punto, però, è necessario che anche il “Secondo ragionamento” del tribunale di Milano, venga poi riconosciuto non valido, perché, come già detto, non è possibile che un istruttore non debba essere libero di soccorrere un allievo in difficoltà, e lasciare che avvenga un incidente soltanto perché il tribunale ha riconosciuto che l’accompagnamento con corda è consentito in linea esclusiva soltanto alle guide alpine.

Ma che senso può avere ammettere che 10 minuti prima l’istruttore è libero di legarsi con un allievo per fare una lezione di arrampicata, su roccia verticale o strapiombante, a 30 metri dal suolo, e non consentire la stessa cosa 10 minuti dopo, in piano, lungo un sentiero, semplicemente per adottare semplici norme di sicurezza? la cosa non ha la minima logica!

 

Il nocciolo del problema

 

Credo che il Giudice Canevini, con grande intuito, abbia forse, meglio delle Guide, compreso il nocciolo del problema, riconoscere soltanto l’accompagnamento in esclusiva alle Guide è illogico per i molti ragionamenti già esposti, l’unica maniera perché questo possa avvenire è che tale prerogativa ricada sulle guide come conseguenza che anche l’insegnamento sia loro riservato.

Insomma il Giudice Canevini ha intuito che alle guide o và tutto o non va nulla, in questo caso la via di mezzo non è percorribile.

Ma la strada seguita dal giudice nella convinzione che “soltanto le guide possono”  sbatte inesorabilmente contro il volere del legislatore che con il fatidico art. 20 toglie ogni illusione.

 

 

Ci auguriamo tutti che la sentenza di appello ponga fine a questo calvario accogliendo le nostre tesi.

Se ciò sarà, ci impegneremo a portare a compimento quegli atti mancanti, fonte di tanti contrasti con le Guide, ed a riaprire il dialogo con il CAI che questa sentenza ha reso inutili.

Se ciò non sarà, oltre a perdere ogni fiducia nella legge, continueremo nella nostra lotta civile contro un’ingiustizia a noi evidente.

 

 

 

 

Aristodemo Aloi

 

Ø        Responsabile della Commissione Nazionale Falesie e Tutela dell’Ambiente 2002-2004

Ø        Responsabile “Promozione e Sviluppo” Centro-Sud  2001-2004

Ø        Consigliere Nazionale 2001-2004

Ø        Istruttore Nazionale della FASI

Ø        Istruttore Giovanile FASI

Ø        Formatore FASI ai Corsi Istruttori

Ø        Premio CONI Starsport 2004 alla carriera di Allenatore.